Categoria: Normativa


Si rende noto che con il decreto ‘Milleproroghe’ appena approvato n. 91/2018, si estendono di un anno i termini per la denuncia del possesso di animali da compagnia inseriti nell’elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
I proprietari di testuggine palustre americana (Trachemys scripta) e di alcune specie di scoiattoli hanno quindi tempo fino al 31 agosto 2019 per darne comunicazione al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.
La denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 230/2017, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive.
Per la denuncia basta compilare, eventualmente con l’aiuto del proprio veterinario, questo modulo e inviarlo al Ministero dell’Ambiente. L’attestazione dell’invio, tramite posta elettronica certificata, fax o raccomandata, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia.

Legge Regionale 5/2018

É in vigore da oggi la legge regionale n. 5 delli 19.06.2018, intitolata Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria, pubblicata con B.U. 21 giugno 2018, 2° suppl. al n. 25, che riforma integralmente l’intera disciplina della caccia e riempie il vuoto normativo provocato dall’abrogazione della precedente L.R. 70/1996.
Per un commento generale sulle novità introdotte, rimandiamo al comunicato stampa ufficiale emanato dalla Regione Piemonte.
Di seguito, riportiamo invece integralmente l’articolo che riconosce l’attività dei centri di recupero di animali selvatici e disciplina i casi di abbattimento o ritrovamento di fauna selvatica in difficoltà o morta.

Art. 19.
(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero degli animali selvatici):

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l’esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l’esemplare ad un CRAS, se l’animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l’attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.

Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria

Quale Futuro per i CRAS Regionali?

A seguito dell’intervenuta abrogazione della Legge Regionale 70/1996, in considerazione del Disegno di Legge, cd. DDL Caccia 2013, proposto dalla Giunta regionale, il CRAS di Bernezzo si è fatto promotore di una giornata d’incontro e di dibattito tra i Centri di Recupero della Rete Regionale e le amministrazioni pubbliche coinvolte, che si terrà giovedì 18 aprile alle ore 14:30 presso l’Aula Micheletto, palazzina verde, ospedale veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino, sita a Grugliasco (TO) in Via Leonardo Da Vinci n. 44.

locandina Torino

Data la capitale importanza del tema in questione, da cui dipende la futura esistenza dei centri di recupero attualmente presenti sul territorio, si auspica la maggior partecipazione possibile da parte dei soci, degli amici e dei sostenitori del CRAS e delle associazioni faunistiche, protezionistiche ed ambientali, nonché della cittadinanza tutta.

Deliberazione della Giunta Regionale 62-6448/2007

Centri di recupero per la fauna selvatica – art. 33 l.r. 70/96.
Costituzione di una rete regionale e miglioramento delle strutture esistenti

Legge Regionale 17/1999

Articolo 2, comma 2, lettera d):

E’ attribuito alle Province, ai sensi dell’articolo 14 della l. 142/1990, l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative: […]
d) autorizzazioni per l’istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.

Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca

Legge Regionale 70/1996

Articolo 33, commi 1 & 2:

La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita’ di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui e’ avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l’esemplare e’ morto, ad una destinazione di pubblica utilita’. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta e’ fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Legge 157/1992

Articolo 4, comma 6:

Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Norme per la Protezione della Fauna Selvatica Omeoterma e per il Prelievo Venatorio

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