Indice di Ricerca: legge regionale


Legge Regionale 5/2018

É in vigore da oggi la legge regionale n. 5 delli 19.06.2018, intitolata Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria, pubblicata con B.U. 21 giugno 2018, 2° suppl. al n. 25, che riforma integralmente l’intera disciplina della caccia e riempie il vuoto normativo provocato dall’abrogazione della precedente L.R. 70/1996.
Per un commento generale sulle novità introdotte, rimandiamo al comunicato stampa ufficiale emanato dalla Regione Piemonte.
Di seguito, riportiamo invece integralmente l’articolo che riconosce l’attività dei centri di recupero di animali selvatici e disciplina i casi di abbattimento o ritrovamento di fauna selvatica in difficoltà o morta.

Art. 19.
(Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell’attività dei centri di recupero degli animali selvatici):

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.
2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.
3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l’esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.
4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l’esemplare ad un CRAS, se l’animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione.
5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.
6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.
7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l’attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.

Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria

Legge Regionale 17/1999

Articolo 2, comma 2, lettera d):

E’ attribuito alle Province, ai sensi dell’articolo 14 della l. 142/1990, l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative: […]
d) autorizzazioni per l’istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.

Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca

Legge Regionale 70/1996

Articolo 33, commi 1 & 2:

La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita’ di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui e’ avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l’esemplare e’ morto, ad una destinazione di pubblica utilita’. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta e’ fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Realizzato grazie a WordPress | Tema: Motion di 85ideas | Copyright © Centro Recupero Animali Selvatici | Tutti i Diritti Riservati.

Continuando ad utilizzare il sito, acconsentite all'utilizzo dei cookie. maggiori informazioni

Le impostazioni di questo sito permettono i cookie per darvi la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando ad utilizzare questo sito senza modificare le vostre impostazioni dei cookie o cliccando il sottostante bottone 'Accetto' acconsentite alle suddette impostazioni.

Chiudi