Articolo 2, comma 2, lettera d):

E’ attribuito alle Province, ai sensi dell’articolo 14 della l. 142/1990, l’esercizio delle seguenti funzioni amministrative: […]
d) autorizzazioni per l’istituzione di centri di riproduzione e di recupero per la fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.

Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca

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