Articolo 33, commi 1 & 2:

La Giunta regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette.
Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatta fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilita’ di fauna selvatica viva o morta, o di parti di essa, deve farne consegna entro ventiquattro ore al Comune di residenza o a quello in cui e’ avvenuto il fatto oppure alla Provincia competente per territorio. Tali enti provvedono a consegnarla ad un centro di recupero o, se l’esemplare e’ morto, ad una destinazione di pubblica utilita’. Qualora la specie rinvenuta appartenga a specie protetta e’ fatto obbligo di segnalare il ritrovamento alla Regione.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

« »